Vino Spumante di Qualità
La menzione Vino Spumante di Qualità è utilizzata per tutti gli spumanti prodotti all’interno del territorio di denominazioni, che non prevedano espressamente la tipologia spumante nel disciplinare. Può essere utilizzata anche nel caso in cui, per scelta dei vitigni o processi produttivi, gli spumanti non rientrino all’interno della disciplina della denominazione territoriale d’appartenenza. Spesso si tratta di vere eccellenze di piccoli territori o di spumanti realizzati con vitigni autoctoni particolari e interessanti.
La legge fissa alcune regole di base per garantire comunque la qualità e l’omogeneità del Vino Spumante di Qualità. Il titolo alcolometrico minimo naturale non può essere inferiore a 10% vol. Il liquer de tirage può essere composto, insieme ai lieviti e al saccarosio, solo da: mosto d’uve, mosto d’uve parzialmente fermentato dai quali possa essere ottenuto un vino da tavola o V.Q.P.R.D.
La durata del processo di preparazione del Vino Spumante di Qualità, compreso l’invecchiamento del prodotto nell’azienda di produzione, non deve essere inferiore a 9 mesi a partire dall’inizio della seconda fermentazione. La durata della fermentazione e della permanenza del vino sulle fecce non può essere inferiore a 60 giorni. Il Vino Spumante di Qualità, inoltre, deve avere al momento dell’apertura una sovrappressione pari a 3,5 atmosfere, ridotta a 3 atmosfere se il contenitore ha una capacità inferiore ai 25 cL.